Art. 41.
(Conformità ambientale dei progetti).

      1. Nella redazione dei progetti preliminari di opere o di impianti che sono assoggettati alla valutazione di impatto ambientale, è previamente accertata la rispondenza alle previsioni di compatibilità di cui all'articolo 40. In caso di accertamento con esito positivo, l'opera è soggetta a una procedura semplificata di valutazione dell'impatto.
      2. Ai fini dell'approvazione dei progetti definitivi è previamente esperita la procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli da 42 a 47.